La sanatoria è accessibile a tutti i contribuenti

Definizione agevolata delle irregolarità formali: ambito soggettivo

La sanatoria è accessibile a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni formali, commesse in materia Iva, Irap, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

 Irregolarità sanabili

Sotto il profilo oggettivo è possibile definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse sino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva, dell’Irap, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Si tratta di violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Si tratta di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; poiché diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”[1].

A titolo esemplificativo e non esaustivo la prassi amministrativa[2] in vigenza della sanatoria delle irregolarità formali disposta dall’art. 9, del D.L. 23.10.2018, n. 119, ha individuato alcune fattispecie di infrazioni regolarizzabili.

Esempi

FATTISPECIENORMATIVA
Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvatiArt. 8, comma 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471
Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVAArt. 11, comma 2-bis e 2-ter, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi IntrastatArt. 11, comma 4, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabiliArt. 9, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiereArt. 11, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 471 del 1997
Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies D.P.R. n. 633/72Art. 5, comma 6, D.lgs. n. 471 del 1997
Erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. n. 633/72 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazioneArt. 11, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997 e Risposta ad interpello n. 126 del 21.12. 2018
Anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimentoArt. 1, comma 4, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziariArt. 7-bis, D.lgs. 9.07.1997, n. 241
Omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitariaArt. 3, comma 5-bis, D.lgs. 21.11.2014, n. 175
 Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare seccaArt. 3, comma 3, ultimo periodo D.lgs. 14.03.2011, n. 23
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributoArt. 6, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del redditoArt. 6, comma 2, D.lgs. n. 471 del 1997
Detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 01/01/2018Art. 6, comma 6, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode [3]Art. 6, comma 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazioneArt. 8, comma 3-bis, D.lgs. n. 471 del 1997
Omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R 10.11.1997, n. 442, fatta salva l’eccezione di cui al successivo § 3Art. 8, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997
Mancata iscrizione al VIESArt. 11, D.lgs. n. 471 del 1997

Casi di esclusione dalla definizione agevolata delle irregolarità formali

Per espressa previsione normativa non sono ammesse alla sanatoria:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’ 5-quater del D.L. 28.06.1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.1990, n. 2;
     
  • le violazioni regolarizzabili attraverso la disciplina contenuta nel comma 129, art. 1, L. n. 197/22, già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023;

La procedura non può essere altresì esperita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il comma 134 dell’art. 1, L. n. 197/22, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, e oggetto di un P.V.C. [4] prevede che i termini di decadenza dell’azione accertatrice – stabiliti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi – sono prorogati di due anni.

Sono altresì escluse dalla regolarizzazione, oltre alle violazioni formali inerenti, per esempio, l’imposta di registro, l’imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali, eccetera, non espressamente richiamate dal testo normativo, tutte le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Esempi

FATTISPECIE
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo
Acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore
Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;
Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistente
Indicazione di componenti negativi indeducibili (ad esempio, nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti)
Irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo
Omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale
Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta
Omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti
L’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati
Errori collegati al visto di conformità (ad esempio, visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale)

Regolarizzazione irregolarità formali: adempimenti dei contribuenti

Ai sensi del comma 131, art. 1, L. n. 197/2022, la regolarizzazione rimane subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

  1.   versamento delle somme dovute;
  2. rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

Versamento delle somme dovute

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti

  • il 31 marzo 2023;
  • il 31 marzo 2024.

La norma andrà attuata con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, anche se il legislatore, non ha indicato un termine entro il quale emanarlo. Considerato che la prima rata dei 200 euro dovrà essere versata entro il 31/03/2023, si presume che a breve le Entrate potrebbero a breve emanare i termini di attuazione.

Dovrà essere chiarito, tra l’altro, se si potranno applicare le regole in materia di compensazione di cu all’art. 17, D.lgs. 9.07.1997, n. 241.

Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d’imposta che intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare.

In particolare, con riferimento alle violazioni commesse in sede di dichiarazione annuale si presume, analogamente a quanto precisato dall’Agenzie delle entrate in vigenza della precedente normativa di sanatoria, occorra fare riferimento al periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce e non anche all’anno di presentazione della stessa.

Così, ad esempio, nel caso di errore commesso in sede di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette 2019, relativa al periodo d’imposta 2018, nel modello F24 va indicato il periodo d’imposta 2018.

Quando, invece, l’irregolarità o l’omissione non è riferibile ad alcun periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui la stessa è stata commessa.

Ci si chiede altresì, se in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, ad esempio, nei casi di parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo d’imposta, il contribuente abbia diritto al rimborso delle somme versate, ovvero se il diritto di restituzione debba necessariamente avvenire in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela relativi all’atto di irrogazione della sanzione definito.

 Rimozione delle irregolarità commesse (ove possibile)

Altro presupposto stabilito dal legislatore per perfezionare la procedura di regolarizzazione riguarda la cd. “rimozione delle irregolarità od omissioni”.

Il provvedimento attuativo dovrà chiarire entro quale data occorrerà procedere – per ciascun periodo d’imposta – con la rimozione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze compiute, ed anche precisare se l’eventuale mancata rimozione, (spontanea o su invito) di tutte le irregolarità, pregiudichi o meno il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

Tra le ipotesi di infrazioni commesse certamente sanabili rientrano, per esempio:

  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
     
  • omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del D.P.R. n. 633/72;
     
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
     
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
     
  • omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’ 21 del D.L.. n. 78 del 2010;
     
  • omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.

Sussistono, tuttavia, alcune fattispecie in cui la rimozione delle irregolarità o delle omissioni non è necessaria; trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

A titolo esemplificativo si tratta:

  • della violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
     
  • a partire dal 1° gennaio 2018, dell’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta;
     
  • delle violazioni in materia di inversione contabile sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
     
  • dell’omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del d.l. n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

 NOTE

[1] Per le quali è prevista la non punibilità, ex art. 6, D.L.gs. 18.12.1997, n. 472 e C.M. 03.08.2001, n. 77/E.

[2] C.M. 15.05.2019, n. 11/E.

[3] Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.

[4] Si tratta dell’ipotesi in cui l’infrazione sia stata rilevata in un processo verbale di constatazione o sanzionata in un atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, sempre che il rapporto non si sia già esaurito.

Nel caso in cui sussista una controversia pendente innanzi la Giustizia tributaria nel caso di adesione alla definizione di cui all’art. 1, comma 129, L. n. 197/2022 il contribuente sara chiamato a comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione.

Per informazioni: e.mail: info.napoli@impreseitalia.org       wath app 3917433496