La bozza di ddl lavoro approvato dal Consiglio dei ministri prevede che, sempre in materia di riscossione Inps, prevede lo sconto del 50% delle sanzioni a chi paga entro 40 giorni dall’accertamento.
In arrivo la compliance dell’Inps. Prima dell’atto di accertamento, infatti, l’istituto comunicherà le anomalie riscontrate invitando alla correzione. Correzione che potrà esserci entro 90 giorni, segnalando elementi, fatti, circostanze che giustificano i rilievi. In alternativa, si potrà versare il dovuto entro 30 giorni, anche in forma dilazionata per un numero di mesi che saliranno dai 24 attuali a 60, e così fruire della sanzione ridotta al 2,75%.
Controlli estesi. Prima novità è il potenziamento della capacità di controllo dell’Inps: gli accertamenti d’ufficio si potranno basare sulla consultazione di banche dati non solo dello stesso istituto, ma anche di altre p.a.. Durante la verifica l’Inps potrà invitare anche i contribuenti, di persona o tramite rappresentanti (consulenti), per fornire dati ed elementi.
La compliance. Naturale evoluzione dell’avviso bonario appare la seconda novità: la previsione dell’attività di compliance (come per l’agenzia delle entrate). In pratica l’Inps potrà invitare il contribuente a correggere eventuali anomalie, appositamente segnatale con comunicazione. Il contribuente avrà due strade: 90 giorni per far correggere le anomalie, con la produzione di elementi, fatti; 30 giorni per procedere alla regolarizzazione versando i contributi (o la prima rata, in caso di dilazione) e una sanzione in misura del 2,75% annuo.
Sanzioni ridotte al 50%. Terza novità è la previsione di un’ulteriore opportunità per quei contribuenti che decidano di restare inattivi e per i quali, quindi, ci sarà il perfezionamento dell’accertamento: il pagamento integrale del dovuto, entro 40 giorni, sconterà le sanzioni del 50% (entro lo stesso termine, inoltre, il contribuente potrà inoltrare domanda di dilazione).
Definizione agevolata delle irregolarità formali: ambito soggettivo
La sanatoria è accessibile a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni formali, commesse in materia Iva, Irap, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Irregolarità sanabili
Sotto il profilo oggettivo è possibile definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse sino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva, dell’Irap, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.
Si tratta di violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Si tratta di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; poiché diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”[1].
A titolo esemplificativo e non esaustivo la prassi amministrativa[2] in vigenza della sanatoria delle irregolarità formali disposta dall’art. 9, del D.L. 23.10.2018, n. 119, ha individuato alcune fattispecie di infrazioni regolarizzabili.
Esempi
FATTISPECIE
NORMATIVA
Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati
Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA
Art. 11, comma 2-bis e 2-ter, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat
Art. 11, comma 4, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
Art. 9, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere
Art. 11, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 471 del 1997
Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies D.P.R. n. 633/72
Art. 5, comma 6, D.lgs. n. 471 del 1997
Erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. n. 633/72 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione
Anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento
Art. 1, comma 4, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari
Art. 7-bis, D.lgs. 9.07.1997, n. 241
Omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria
Art. 3, comma 5-bis, D.lgs. 21.11.2014, n. 175
Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca
Art. 3, comma 3, ultimo periodo D.lgs. 14.03.2011, n. 23
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
Art. 6, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
Art. 6, comma 2, D.lgs. n. 471 del 1997
Detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 01/01/2018
Art. 6, comma 6, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode [3]
Art. 6, comma 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione
Art. 8, comma 3-bis, D.lgs. n. 471 del 1997
Omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R 10.11.1997, n. 442, fatta salva l’eccezione di cui al successivo § 3
Art. 8, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997
Mancata iscrizione al VIES
Art. 11, D.lgs. n. 471 del 1997
Casi di esclusione dalla definizione agevolata delle irregolarità formali
Per espressa previsione normativa non sono ammesse alla sanatoria:
gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’ 5-quater del D.L. 28.06.1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.1990, n. 2;
le violazioni regolarizzabili attraverso la disciplina contenuta nel comma 129, art. 1, L. n. 197/22, già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023;
La procedura non può essere altresì esperita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Il comma 134 dell’art. 1, L. n. 197/22, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, e oggetto di un P.V.C. [4] prevede che i termini di decadenza dell’azione accertatrice – stabiliti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi – sono prorogati di due anni.
Sono altresì escluse dalla regolarizzazione, oltre alle violazioni formali inerenti, per esempio, l’imposta di registro, l’imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali, eccetera, non espressamente richiamate dal testo normativo, tutte le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Esempi
FATTISPECIE
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo
Acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore
Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;
Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistente
Indicazione di componenti negativi indeducibili (ad esempio, nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti)
Irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo
Omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale
Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta
Omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti
L’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati
Errori collegati al visto di conformità (ad esempio, visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale)
Regolarizzazione irregolarità formali: adempimenti dei contribuenti
Ai sensi del comma 131, art. 1, L. n. 197/2022, la regolarizzazione rimane subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:
versamento delle somme dovute;
rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.
Versamento delle somme dovute
Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti
il 31 marzo 2023;
il 31 marzo 2024.
La norma andrà attuata con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, anche se il legislatore, non ha indicato un termine entro il quale emanarlo. Considerato che la prima rata dei 200 euro dovrà essere versata entro il 31/03/2023, si presume che a breve le Entrate potrebbero a breve emanare i termini di attuazione.
Dovrà essere chiarito, tra l’altro, se si potranno applicare le regole in materia di compensazione di cu all’art. 17, D.lgs. 9.07.1997, n. 241.
Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d’imposta che intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare.
In particolare, con riferimento alle violazioni commesse in sede di dichiarazione annuale si presume, analogamente a quanto precisato dall’Agenzie delle entrate in vigenza della precedente normativa di sanatoria, occorra fare riferimento al periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce e non anche all’anno di presentazione della stessa.
Così, ad esempio, nel caso di errore commesso in sede di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette 2019, relativa al periodo d’imposta 2018, nel modello F24 va indicato il periodo d’imposta 2018.
Quando, invece, l’irregolarità o l’omissione non è riferibile ad alcun periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui la stessa è stata commessa.
Ci si chiede altresì, se in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, ad esempio, nei casi di parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo d’imposta, il contribuente abbia diritto al rimborso delle somme versate, ovvero se il diritto di restituzione debba necessariamente avvenire in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela relativi all’atto di irrogazione della sanzione definito.
Rimozione delle irregolarità commesse (ove possibile)
Altro presupposto stabilito dal legislatore per perfezionare la procedura di regolarizzazione riguarda la cd. “rimozione delle irregolarità od omissioni”.
Il provvedimento attuativo dovrà chiarire entro quale data occorrerà procedere – per ciascun periodo d’imposta – con la rimozione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze compiute, ed anche precisare se l’eventuale mancata rimozione, (spontanea o su invito) di tutte le irregolarità, pregiudichi o meno il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.
Tra le ipotesi di infrazioni commesse certamente sanabili rientrano, per esempio:
omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del D.P.R. n. 633/72;
l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’ 21 del D.L.. n. 78 del 2010;
omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.
Sussistono, tuttavia, alcune fattispecie in cui la rimozione delle irregolarità o delle omissioni non è necessaria; trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.
A titolo esemplificativo si tratta:
della violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
a partire dal 1° gennaio 2018, dell’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta;
delle violazioni in materia di inversione contabile sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
dell’omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del d.l. n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.
NOTE
[1] Per le quali è prevista la non punibilità, ex art. 6, D.L.gs. 18.12.1997, n. 472 e C.M. 03.08.2001, n. 77/E.
[3] Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.
[4] Si tratta dell’ipotesi in cui l’infrazione sia stata rilevata in un processo verbale di constatazione o sanzionata in un atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, sempre che il rapporto non si sia già esaurito.
Nel caso in cui sussista una controversia pendente innanzi la Giustizia tributaria nel caso di adesione alla definizione di cui all’art. 1, comma 129, L. n. 197/2022 il contribuente sara chiamato a comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione.
Dal Fisco al Lavoro passando per le misure che riguardano famiglia e imprese, una panoramica delle principali novità inserite nel testo della Legge di Bilancio 2023 approvata da Camera e Senato il 29 dicembre 2022:
Fisco:
Regime forfettario: estensione della soglia di accesso a 85.000 euro e clausola antielusione;
Flat tax incrementale per i lavoratori autonomi: imposta sostitutiva al 15 per cento per gli aumenti di reddito con una franchigia del 5 per cento e un tetto massimo di 40.000 euro;
Detassazione premi di produttività: imposta sostitutiva dal 10 al 5 per cento per il 2023;
Tregua fiscale tracciate diverse strade per mettersi in regola col Fisco
Plastic e sugar tax: proroga al 1° gennaio 2023;
IVA per prodotti per l’infanzia e assorbenti: riduzione al 5 per cento;
Bonus casa under 36: proroga per il 2023;
Esenzione IMU immobili occupati;
Norma salva calcio: proroga di 5 anni a costo zero per i debiti di imposta scaduti;
Utilizzo del contante: il tetto sale da 1.000 a 5.000 euro;
Superbonus: entra nel testo la proroga della scadenza della CILAS per poter accedere alla maxidetrazione al 110 per cento anche nel 2023 in caso di delibera assembleare entro il 18 novembre;
bonus mobili: sale da 5.000 a 8.000 il limite per il 2023;
bonus barriere architettoniche: arriva la proroga;
Lavoro e pensioni:
Taglio del cuneo fiscale: pari al 3 per cento fino a 25.000 euro di retribuzione;
Bonus assunzioni per donne, giovani e percettori del reddito di cittadinanza;
Congedo parentale: indennità dell’80 per cento per un mese per uno dei due genitori;
Prestazioni occasionali fino a 10.000 euro;
Quota 103: 62 anni con 41 di contributi per andare in pensione;
Opzione Donna: conferma a particolari condizioni per il 2023
Ape sociale: conferma per il 2023;
Rivalutazione degli assegni con nuovo sistema;
Pensioni minime: 600 euro per gli ultra 75enni;
Reddito di cittadinanza: solo 7 mensilità per gli occupabili e altre novità;
Smart working: fino al 31 marzo 2023 solo per lavoratrici e lavoratori fragili;
Famiglie:
Assegno unico: previsti aumenti in caso di disabilità e famiglie numerose e per i primi mesi di vita;
Bonus bollette: per ISEE fino a 15.000 euro e non più 12.000 euro come previsto in precedenza;
Rinegoziazione mutui ipotecari: passaggio da tasso variabile a fisso entro il 2023
Modello ISEE: priorità alla precompilata;
Buoni spesa per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro;
Reddito alimentare: pacchi alimentari per chi è in povertà assoluta;
Bonus psicologo: strutturale pari a 1.500 euro;
Doppio bonus cultura accessibile con due requisiti: il massimo dei voti alla maturità e il rispetto di una soglia ISEE entro i 35.000 euro, chi rispetta entrambi i criteri lo riceve doppio;
Imprese:
Fondo garanzia PMI rifinanziato per 800 milioni nel 2023;
Nuova Sabatini: rifinanziamento fino al 2026;
Bonus Sud e altre agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno: proroga al 2023;
Bonus energia per il primo trimestre 2022;
contabilità semplificata: si prevede l’innalzamento di 100.000 euro dei limiti;
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo: ancora una proroga per il riversamento.