Inps, verifiche senza sorprese



La bozza di ddl lavoro approvato dal Consiglio dei ministri prevede che, sempre in materia di riscossione Inps, prevede lo sconto del 50% delle sanzioni a chi paga entro 40 giorni dall’accertamento.

In arrivo la compliance dell’Inps. Prima dell’atto di accertamento, infatti, l’istituto comunicherà le anomalie riscontrate invitando alla correzione. Correzione che potrà esserci entro 90 giorni, segnalando elementi, fatti, circostanze che giustificano i rilievi. In alternativa, si potrà versare il dovuto entro 30 giorni, anche in forma dilazionata per un numero di mesi che saliranno dai 24 attuali a 60, e così fruire della sanzione ridotta al 2,75%.

Controlli estesi. Prima novità è il potenziamento della capacità di controllo dell’Inps: gli accertamenti d’ufficio si potranno basare sulla consultazione di banche dati non solo dello stesso istituto, ma anche di altre p.a.. Durante la verifica l’Inps potrà invitare anche i contribuenti, di persona o tramite rappresentanti (consulenti), per fornire dati ed elementi.

La compliance. Naturale evoluzione dell’avviso bonario appare la seconda novità: la previsione dell’attività di compliance (come per l’agenzia delle entrate). In pratica l’Inps potrà invitare il contribuente a correggere eventuali anomalie, appositamente segnatale con comunicazione. Il contribuente avrà due strade: 90 giorni per far correggere le anomalie, con la produzione di elementi, fatti; 30 giorni per procedere alla regolarizzazione versando i contributi (o la prima rata, in caso di dilazione) e una sanzione in misura del 2,75% annuo.

Sanzioni ridotte al 50%. Terza novità è la previsione di un’ulteriore opportunità per quei contribuenti che decidano di restare inattivi e per i quali, quindi, ci sarà il perfezionamento dell’accertamento: il pagamento integrale del dovuto, entro 40 giorni, sconterà le sanzioni del 50% (entro lo stesso termine, inoltre, il contribuente potrà inoltrare domanda di dilazione).

‘Tregua Fiscale’ per i Comuni

Il Decreto milleproroghe finalmente amplia il campo di applicazione delle norme della legge di Bilancio sulla ‘tregua fiscale’ per i Comuni relativamente ai tributi locali, come multe e Imu.

Tra le novita’, si sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la dichiarazione di ‘non adesione’ da parte dei Comuni per lo stralcio previsto dalla legge di Bilancio che riguardava l’azzeramento di sanzioni e interessi. Inoltre si da’ la facolta’ ai Comuni (sempre entro il 31 marzo) di applicare lo stralcio integrale previsto dal comma 222 della legge di Bilancio, sempre per i carichi da loro affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro al 1 gennaio 2023.

L’emendamento inoltre riscrive, adeguandole alla ‘proroga’, le date procedurali dello stralcio: in particolare si sposta dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la data di rendicontazione agli enti creditori delle quote annullate, nonche’ al 30 aprile 2023 la data (ora fissata al 31 marzo) di annullamento dei debiti risultanti dai carichi fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.

E sempre fino al 30 aprile e’ sospesa la riscossione dei carichi di interesse. Lo stesso emendamento, inoltre, estende agli Enti locali, la possibilita’ di fruire (in alternativa alla definizione agevolata prevista dai commi dai commi da 186 a 204 della legge di Bilancio) alla modalita’ di definizione delle controversie prevista dai commi 206 a 221 sempre della legge di Bilancio 2023.

Tutto sulla nuova rottamazione

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1 commi da 231 a 251, ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si tratta di debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”) affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022:

  • col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate;
     
  • ma senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.
Arco temporale delle cartelle Rientrano nella definizione tutti i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate, purché relative a carichi affidati durante il predetto arco temporale (1.1.2000 – 30.6.2022). Occorre quindi avere riguardo: alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento);
 alla data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito Inps).

Rientrano nella definizione anche i carichi:

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
    Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento “non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza.
    In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
     
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.).
    Si tratta di:


    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
       
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
       
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
       
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
       
    • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
Casse/Enti previdenziali di diritto privato Come disposto dal comma 251 dell’art 1 cit., la rottamazione quater riguarda, altresì, i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato, purché l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provveda a adottare uno specifico provvedimento, da trasmettere, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicarlo sul proprio sito internet.

La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Esclusioni

Non rientrano nel beneficio della Rottamazione quater:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
     
  • i carichi relativi a:
    •  
      • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
      • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
       
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
     
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Situazione debitoria

Per individuare le cartelle in carico al contribuente è necessario recarsi nell’area privata del contribuente sul sito Agenzia delle entrate Riscossione.

L’istanza di adesione

L’istanza di adesione, ai sensi del comma 235 dell’art. 1 cit., dovrà essere presentata:

  • obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023;
  • con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet.

E’, quindi, possibile presentare la domanda utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate – Riscossione sul proprio sito internet.

A tale scopo sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • attraverso la cd. area riservata, che consente l’accesso solo mediante le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
     
  • attraverso la cd. area pubblica, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.

È possibile indicare anche un singolo carico contenuto nell’avviso o cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione quater” con riferimento a tutto l’avviso.

Nella predetta dichiarazione il debitore è tenuto a indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Modifiche integrazioni entro il 30 aprile

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di Rottamazione ter indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Presa in carico della domanda da parte dell’Agenzia Riscossione

Agenzia della Riscossione comunica la presa in carico della domanda. In particolare se la domanda è stata presentata mediante:

  • Area riservata
    Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA- 2023).
  • Area pubblica
    Il contribuente riceve:
    • una prima mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore (la mancata convalida entro tale termine determina l’annullamento automatico della domanda);
       
    • una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
       
    • infine una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).

Conseguenze della presentazione della domanda

Ne consegue che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ai sensi del comma 240 dell’art. 1 cit.:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
     
  2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
    In altri termini, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
    Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater sono automaticamente revocate.
    In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere, invece, ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione;
     
  3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
     
  4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
     
  5. le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
     
  6. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/73;
     
  7. si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
    In altri termini, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi dei citati artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/73 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Entro il 30 giugno 2023, l‘agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:

  • in caso di accoglimento contiene l’indicazione:
  • di quanto dovuto per la definizione;
  • della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione o rateale) contenuta nella domanda;
  • delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati;

  • in caso di diniego, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Importi già versati

Ai sensi del comma 238 dell’art.1 cit., ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si deve tenere conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

Tuttavia, come previsto dal comma 239 dell’art. 1 cit., le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Pagamento delle somme dovute

Anche con questa quarta edizione della rottamazione dei ruoli è stato confermato che la sanatoria si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge.

Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute; la legge ha, infatti, previsto 18 rate da ripartire in cinque annualità.

Il comma 232 dell’art. 1 cit., prevede, infatti, che il pagamento potrà essere effettuato

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023,
  • ovvero nel numero massimo di 18 rate così suddivise.
202331 luglio10%
30 novembre10%
202428 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
202528 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
202628 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
202728 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo

Tolleranza di 5 giorni

Come previsto dal comma 244 dell’art. 1 cit., in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

In tale ipotesi, riprendono anche a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato, alternativamente:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata istanza di rottamazione quater:

  1. alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
  2. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Faq dell’Agenzia delle Entrate

Qual è l’ambito di applicazione della definizione agevolata?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata (“rottamazione quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge n. 689/81 (c.d. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata (“rottamazione quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l’1.1.2020 e il 30.6.2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate;interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;già oggetto di una precedente “rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo,insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31.1.2023, provvede a: adottare uno specifico provvedimento;trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate – riscossione;pubblicarlo sul proprio sito Internet.
Quali sono i debiti che non rientrano nella definizione agevolata?
Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata (“rottamazione quater”): i carichi affidati all’Agente della riscossione prima dell’1.1.2000 e dopo il 30.6.2022;i carichi relativi a:somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;“risorse proprie tradizionali” dell’UE e l’IVA all’importazione.
 le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. GIA); i carichi affidati dalle Casse / Enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31.1.2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Per aderire alla definizione agevolata devo fare una richiesta?
Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla definizione agevolata (“rottamazione quater”), presentando, entro il 30.4.2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate – riscossione e rese note sul proprio sito Internet.
Come posso presentare la domanda di adesione?
È possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate – eiscossione sul proprio sito Internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda: in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
 in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata?
La legge prevede che Agenzia delle Entrate – riscossione invii al contribuente, entro il 30.6.2023, una “Comunicazione” di: accoglimento della domanda, contenente:l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”);la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;i moduli di pagamento precompilati;le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio c/c;
 diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31.7.2023;oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31.7. e il 30.11.2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28.2., il 31.5., il 31.7. e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1.8.2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle Entrate – riscossione invierà entro il 30.6.2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Come posso pagare le somme dovute per la definizione agevolata?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali: Sito istituzionale;App EquiClick;Domiciliazione sul c/c;Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:sportelli bancari;uffici postali;home banking;ricevitorie e tabaccai;sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;Postamat;Sportelli di Agenzia delle Entrate – riscossione prenotando un appuntamento nei giorni da lunedì a venerdì.
Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Se presento la domanda di adesione alla definizione agevolata, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate – riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”): non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente: ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73;per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate – riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. Posso farlo?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione-quater”, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Ho aderito alla definizione agevolata per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31.7.2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “rottamazione quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dalla “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a € 1.000 il cui annullamento, come previsto dalla Legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31.3.2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla definizione agevolata? Non rischio di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?
È possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” cheAgenzia delle Entrate – riscossione invierà entro il 30.6.2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31.3.2023.
Ho ancora in essere un piano di pagamento della “rottamazione-ter”, dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello “stralcio” dei debiti fino a € 1.000 previsto dalla Legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28.2.2023 e presentare la richiesta di “rottamazione-quater”?
Si. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle Entrate – riscossione invierà entro il 30.6.2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31.3.2023.
Come posso verificare la mia situazione debitoria, senza recarmi allo sportello, per poter poi presentare la domanda di definizione agevolata, c.d. “rottamazione-quater”?
Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle / avvisi nell’area riservata del sito Internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.

Credito d’imposta “acqua potabile”:

al via le domande per le spese 2022


Il modello di comunicazione può essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o i canali telematici della stessa.
Dal 1° febbraio 2023 e fino alla fine del mese, i beneficiari del bonus “acqua potabile”, cioè coloro che hanno razionalizzato l’uso dell’acqua e ridotto il consumo di contenitori di
plastica, hanno la possibilità di prenotare l’agevolazione, consistente in un credito d’imposta, per le spese sostenute nel 2022 in relazione all’acquisto di sistemi adatti a
migliorare la qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti di case e aziende.
L’Agenzia delle entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio delle domande.
Il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di mille euro per le persone fisiche e di 5mila per gli esercenti attività
d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, è stato introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087). La norma originaria ha messo a disposizione
dell’agevolazione una somma complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In seguito, il Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713) ha prorogato
il bonus al 2023, prevedendo per tale anno l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro. Considerata la limitazione delle risorse economiche messe a disposizione, l’Agenzia delle
entrate, con apposito provvedimento, rende nota per ciascun anno la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle
richieste presentate. Ad esempio, per il 2021, vista l’abbondanza delle richieste presentate, la percentuale fruibile è stata del 30,3745%.
Il credito d’imposta, in particolare, spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare
E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, e può essere richiesto da:
➢ persone fisiche
➢ esercenti attività d’impresa, arti e professioni
➢ enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
➢ enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il modello di comunicazione può essere tramesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate o i canali telematici dell’Agenzia. Una volta inviata
la comunicazione e ricevuto il via libera alla fruizione dell’agevolazione, i beneficiari potranno spendere il bonus in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche
non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo dell’incentivo.
Pagamenti solo tracciabili
Le spese, come sempre, perché siano agevolabili, devono essere documentate con fattura
elettronica o documento commerciale in cui va riportato il codice fiscale di chi richiede il
credito. I privati e, in generale, i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime
di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale
o con altri sistemi di pagamento, comunque diversi dai contanti.
Da ricordare, infine, che le informazioni sugli interventi effettuati devono essere trasmesse
per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la valutazione della riduzione del
consumo dei contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito
della realizzazione degli stessi interventi (articolo 1, comma 1089 della legge n. 178/2020).

La sanatoria è accessibile a tutti i contribuenti

Definizione agevolata delle irregolarità formali: ambito soggettivo

La sanatoria è accessibile a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni formali, commesse in materia Iva, Irap, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

 Irregolarità sanabili

Sotto il profilo oggettivo è possibile definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse sino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva, dell’Irap, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Si tratta di violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Si tratta di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; poiché diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”[1].

A titolo esemplificativo e non esaustivo la prassi amministrativa[2] in vigenza della sanatoria delle irregolarità formali disposta dall’art. 9, del D.L. 23.10.2018, n. 119, ha individuato alcune fattispecie di infrazioni regolarizzabili.

Esempi

FATTISPECIENORMATIVA
Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvatiArt. 8, comma 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471
Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVAArt. 11, comma 2-bis e 2-ter, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi IntrastatArt. 11, comma 4, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabiliArt. 9, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiereArt. 11, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 471 del 1997
Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies D.P.R. n. 633/72Art. 5, comma 6, D.lgs. n. 471 del 1997
Erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. n. 633/72 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazioneArt. 11, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997 e Risposta ad interpello n. 126 del 21.12. 2018
Anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimentoArt. 1, comma 4, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziariArt. 7-bis, D.lgs. 9.07.1997, n. 241
Omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitariaArt. 3, comma 5-bis, D.lgs. 21.11.2014, n. 175
 Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare seccaArt. 3, comma 3, ultimo periodo D.lgs. 14.03.2011, n. 23
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributoArt. 6, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del redditoArt. 6, comma 2, D.lgs. n. 471 del 1997
Detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 01/01/2018Art. 6, comma 6, D.lgs. n. 471 del 1997
Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode [3]Art. 6, comma 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.lgs. n. 471 del 1997
Omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazioneArt. 8, comma 3-bis, D.lgs. n. 471 del 1997
Omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R 10.11.1997, n. 442, fatta salva l’eccezione di cui al successivo § 3Art. 8, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997
Mancata iscrizione al VIESArt. 11, D.lgs. n. 471 del 1997

Casi di esclusione dalla definizione agevolata delle irregolarità formali

Per espressa previsione normativa non sono ammesse alla sanatoria:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’ 5-quater del D.L. 28.06.1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.1990, n. 2;
     
  • le violazioni regolarizzabili attraverso la disciplina contenuta nel comma 129, art. 1, L. n. 197/22, già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023;

La procedura non può essere altresì esperita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il comma 134 dell’art. 1, L. n. 197/22, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, e oggetto di un P.V.C. [4] prevede che i termini di decadenza dell’azione accertatrice – stabiliti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi – sono prorogati di due anni.

Sono altresì escluse dalla regolarizzazione, oltre alle violazioni formali inerenti, per esempio, l’imposta di registro, l’imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali, eccetera, non espressamente richiamate dal testo normativo, tutte le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Esempi

FATTISPECIE
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo
Acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore
Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;
Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistente
Indicazione di componenti negativi indeducibili (ad esempio, nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti)
Irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo
Omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale
Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta
Omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti
L’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati
Errori collegati al visto di conformità (ad esempio, visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale)

Regolarizzazione irregolarità formali: adempimenti dei contribuenti

Ai sensi del comma 131, art. 1, L. n. 197/2022, la regolarizzazione rimane subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

  1.   versamento delle somme dovute;
  2. rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

Versamento delle somme dovute

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti

  • il 31 marzo 2023;
  • il 31 marzo 2024.

La norma andrà attuata con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, anche se il legislatore, non ha indicato un termine entro il quale emanarlo. Considerato che la prima rata dei 200 euro dovrà essere versata entro il 31/03/2023, si presume che a breve le Entrate potrebbero a breve emanare i termini di attuazione.

Dovrà essere chiarito, tra l’altro, se si potranno applicare le regole in materia di compensazione di cu all’art. 17, D.lgs. 9.07.1997, n. 241.

Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d’imposta che intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare.

In particolare, con riferimento alle violazioni commesse in sede di dichiarazione annuale si presume, analogamente a quanto precisato dall’Agenzie delle entrate in vigenza della precedente normativa di sanatoria, occorra fare riferimento al periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce e non anche all’anno di presentazione della stessa.

Così, ad esempio, nel caso di errore commesso in sede di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette 2019, relativa al periodo d’imposta 2018, nel modello F24 va indicato il periodo d’imposta 2018.

Quando, invece, l’irregolarità o l’omissione non è riferibile ad alcun periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui la stessa è stata commessa.

Ci si chiede altresì, se in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, ad esempio, nei casi di parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo d’imposta, il contribuente abbia diritto al rimborso delle somme versate, ovvero se il diritto di restituzione debba necessariamente avvenire in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela relativi all’atto di irrogazione della sanzione definito.

 Rimozione delle irregolarità commesse (ove possibile)

Altro presupposto stabilito dal legislatore per perfezionare la procedura di regolarizzazione riguarda la cd. “rimozione delle irregolarità od omissioni”.

Il provvedimento attuativo dovrà chiarire entro quale data occorrerà procedere – per ciascun periodo d’imposta – con la rimozione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze compiute, ed anche precisare se l’eventuale mancata rimozione, (spontanea o su invito) di tutte le irregolarità, pregiudichi o meno il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

Tra le ipotesi di infrazioni commesse certamente sanabili rientrano, per esempio:

  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
     
  • omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del D.P.R. n. 633/72;
     
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
     
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
     
  • omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’ 21 del D.L.. n. 78 del 2010;
     
  • omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.

Sussistono, tuttavia, alcune fattispecie in cui la rimozione delle irregolarità o delle omissioni non è necessaria; trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

A titolo esemplificativo si tratta:

  • della violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
     
  • a partire dal 1° gennaio 2018, dell’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta;
     
  • delle violazioni in materia di inversione contabile sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
     
  • dell’omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del d.l. n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

 NOTE

[1] Per le quali è prevista la non punibilità, ex art. 6, D.L.gs. 18.12.1997, n. 472 e C.M. 03.08.2001, n. 77/E.

[2] C.M. 15.05.2019, n. 11/E.

[3] Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.

[4] Si tratta dell’ipotesi in cui l’infrazione sia stata rilevata in un processo verbale di constatazione o sanzionata in un atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, sempre che il rapporto non si sia già esaurito.

Nel caso in cui sussista una controversia pendente innanzi la Giustizia tributaria nel caso di adesione alla definizione di cui all’art. 1, comma 129, L. n. 197/2022 il contribuente sara chiamato a comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione.

Per informazioni: e.mail: info.napoli@impreseitalia.org       wath app 3917433496

Legge di Bilancio 2023: una sintesi delle principali novità

Dal Fisco al Lavoro passando per le misure che riguardano famiglia e imprese, una panoramica delle principali novità inserite nel testo della Legge di Bilancio 2023 approvata da Camera e Senato il 29 dicembre 2022:

Fisco:

Regime forfettario: estensione della soglia di accesso a 85.000 euro e clausola antielusione;

Flat tax incrementale per i lavoratori autonomi: imposta sostitutiva al 15 per cento per gli aumenti di reddito con una franchigia del 5 per cento e un tetto massimo di 40.000 euro;

Detassazione premi di produttività: imposta sostitutiva dal 10 al 5 per cento per il 2023;

Tregua fiscale tracciate diverse strade per mettersi in regola col Fisco

Plastic e sugar tax: proroga al 1° gennaio 2023;

IVA per prodotti per l’infanzia e assorbenti: riduzione al 5 per cento;

Bonus casa under 36: proroga per il 2023;

Esenzione IMU immobili occupati;

Norma salva calcio: proroga di 5 anni a costo zero per i debiti di imposta scaduti;

Utilizzo del contante: il tetto sale da 1.000 a 5.000 euro;

Criptovalute: nasce la disciplina fiscale;

Superbonus: entra nel testo la proroga della scadenza della CILAS per poter accedere alla maxidetrazione al 110 per cento anche nel 2023 in caso di delibera assembleare entro il 18 novembre;

bonus mobili: sale da 5.000 a 8.000 il limite per il 2023;

bonus barriere architettoniche: arriva la proroga;

Lavoro e pensioni:

Taglio del cuneo fiscale: pari al 3 per cento fino a 25.000 euro di retribuzione;

Bonus assunzioni per donne, giovani e percettori del reddito di cittadinanza;

Congedo parentale: indennità dell’80 per cento per un mese per uno dei due genitori;

Prestazioni occasionali fino a 10.000 euro;

Quota 103: 62 anni con 41 di contributi per andare in pensione;

Opzione Donna: conferma a particolari condizioni per il 2023

Ape sociale: conferma per il 2023;

Rivalutazione degli assegni con nuovo sistema;

Pensioni minime: 600 euro per gli ultra 75enni;

Reddito di cittadinanza: solo 7 mensilità per gli occupabili e altre novità;

Smart working: fino al 31 marzo 2023 solo per lavoratrici e lavoratori fragili;

Famiglie:

Assegno unico: previsti aumenti in caso di disabilità e famiglie numerose e per i primi mesi di vita;

Bonus bollette: per ISEE fino a 15.000 euro e non più 12.000 euro come previsto in precedenza;

Rinegoziazione mutui ipotecari: passaggio da tasso variabile a fisso entro il 2023

Modello ISEE: priorità alla precompilata;

Buoni spesa per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro;

Reddito alimentare: pacchi alimentari per chi è in povertà assoluta;

Bonus psicologo: strutturale pari a 1.500 euro;

Doppio bonus cultura accessibile con due requisiti: il massimo dei voti alla maturità e il rispetto di una soglia ISEE entro i 35.000 euro, chi rispetta entrambi i criteri lo riceve doppio;

Imprese:

Fondo garanzia PMI rifinanziato per 800 milioni nel 2023;

Nuova Sabatini: rifinanziamento fino al 2026;

Bonus Sud e altre agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno: proroga al 2023;

Bonus energia per il primo trimestre 2022;

contabilità semplificata: si prevede l’innalzamento di 100.000 euro dei limiti;

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo: ancora una proroga per il riversamento.