Tutto sulla nuova rottamazione

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1 commi da 231 a 251, ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si tratta di debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”) affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022:

  • col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate;
     
  • ma senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.
Arco temporale delle cartelle Rientrano nella definizione tutti i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate, purché relative a carichi affidati durante il predetto arco temporale (1.1.2000 – 30.6.2022). Occorre quindi avere riguardo: alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento);
 alla data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito Inps).

Rientrano nella definizione anche i carichi:

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
    Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento “non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza.
    In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
     
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.).
    Si tratta di:


    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
       
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
       
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
       
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
       
    • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
Casse/Enti previdenziali di diritto privato Come disposto dal comma 251 dell’art 1 cit., la rottamazione quater riguarda, altresì, i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato, purché l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provveda a adottare uno specifico provvedimento, da trasmettere, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicarlo sul proprio sito internet.

La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Esclusioni

Non rientrano nel beneficio della Rottamazione quater:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
     
  • i carichi relativi a:
    •  
      • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
      • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
       
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
     
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Situazione debitoria

Per individuare le cartelle in carico al contribuente è necessario recarsi nell’area privata del contribuente sul sito Agenzia delle entrate Riscossione.

L’istanza di adesione

L’istanza di adesione, ai sensi del comma 235 dell’art. 1 cit., dovrà essere presentata:

  • obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023;
  • con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet.

E’, quindi, possibile presentare la domanda utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate – Riscossione sul proprio sito internet.

A tale scopo sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • attraverso la cd. area riservata, che consente l’accesso solo mediante le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
     
  • attraverso la cd. area pubblica, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.

È possibile indicare anche un singolo carico contenuto nell’avviso o cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione quater” con riferimento a tutto l’avviso.

Nella predetta dichiarazione il debitore è tenuto a indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Modifiche integrazioni entro il 30 aprile

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di Rottamazione ter indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Presa in carico della domanda da parte dell’Agenzia Riscossione

Agenzia della Riscossione comunica la presa in carico della domanda. In particolare se la domanda è stata presentata mediante:

  • Area riservata
    Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA- 2023).
  • Area pubblica
    Il contribuente riceve:
    • una prima mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore (la mancata convalida entro tale termine determina l’annullamento automatico della domanda);
       
    • una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
       
    • infine una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).

Conseguenze della presentazione della domanda

Ne consegue che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ai sensi del comma 240 dell’art. 1 cit.:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
     
  2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
    In altri termini, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
    Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater sono automaticamente revocate.
    In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere, invece, ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione;
     
  3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
     
  4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
     
  5. le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
     
  6. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/73;
     
  7. si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
    In altri termini, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi dei citati artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/73 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Entro il 30 giugno 2023, l‘agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:

  • in caso di accoglimento contiene l’indicazione:
  • di quanto dovuto per la definizione;
  • della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione o rateale) contenuta nella domanda;
  • delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati;

  • in caso di diniego, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Importi già versati

Ai sensi del comma 238 dell’art.1 cit., ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si deve tenere conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

Tuttavia, come previsto dal comma 239 dell’art. 1 cit., le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Pagamento delle somme dovute

Anche con questa quarta edizione della rottamazione dei ruoli è stato confermato che la sanatoria si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge.

Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute; la legge ha, infatti, previsto 18 rate da ripartire in cinque annualità.

Il comma 232 dell’art. 1 cit., prevede, infatti, che il pagamento potrà essere effettuato

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023,
  • ovvero nel numero massimo di 18 rate così suddivise.
202331 luglio10%
30 novembre10%
202428 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
202528 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
202628 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
202728 febbraio5%
31 maggio5%
31 luglio5%
30 novembre5%
Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo

Tolleranza di 5 giorni

Come previsto dal comma 244 dell’art. 1 cit., in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

In tale ipotesi, riprendono anche a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato, alternativamente:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata istanza di rottamazione quater:

  1. alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
  2. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Faq dell’Agenzia delle Entrate

Qual è l’ambito di applicazione della definizione agevolata?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata (“rottamazione quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge n. 689/81 (c.d. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata (“rottamazione quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l’1.1.2020 e il 30.6.2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate;interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;già oggetto di una precedente “rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo,insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31.1.2023, provvede a: adottare uno specifico provvedimento;trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate – riscossione;pubblicarlo sul proprio sito Internet.
Quali sono i debiti che non rientrano nella definizione agevolata?
Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata (“rottamazione quater”): i carichi affidati all’Agente della riscossione prima dell’1.1.2000 e dopo il 30.6.2022;i carichi relativi a:somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;“risorse proprie tradizionali” dell’UE e l’IVA all’importazione.
 le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. GIA); i carichi affidati dalle Casse / Enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31.1.2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Per aderire alla definizione agevolata devo fare una richiesta?
Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla definizione agevolata (“rottamazione quater”), presentando, entro il 30.4.2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate – riscossione e rese note sul proprio sito Internet.
Come posso presentare la domanda di adesione?
È possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate – eiscossione sul proprio sito Internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda: in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
 in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata?
La legge prevede che Agenzia delle Entrate – riscossione invii al contribuente, entro il 30.6.2023, una “Comunicazione” di: accoglimento della domanda, contenente:l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”);la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;i moduli di pagamento precompilati;le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio c/c;
 diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31.7.2023;oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31.7. e il 30.11.2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28.2., il 31.5., il 31.7. e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1.8.2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle Entrate – riscossione invierà entro il 30.6.2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Come posso pagare le somme dovute per la definizione agevolata?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali: Sito istituzionale;App EquiClick;Domiciliazione sul c/c;Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:sportelli bancari;uffici postali;home banking;ricevitorie e tabaccai;sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;Postamat;Sportelli di Agenzia delle Entrate – riscossione prenotando un appuntamento nei giorni da lunedì a venerdì.
Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Se presento la domanda di adesione alla definizione agevolata, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate – riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”): non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente: ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73;per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate – riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. Posso farlo?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione-quater”, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Ho aderito alla definizione agevolata per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31.7.2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “rottamazione quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dalla “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a € 1.000 il cui annullamento, come previsto dalla Legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31.3.2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla definizione agevolata? Non rischio di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?
È possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” cheAgenzia delle Entrate – riscossione invierà entro il 30.6.2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31.3.2023.
Ho ancora in essere un piano di pagamento della “rottamazione-ter”, dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello “stralcio” dei debiti fino a € 1.000 previsto dalla Legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28.2.2023 e presentare la richiesta di “rottamazione-quater”?
Si. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle Entrate – riscossione invierà entro il 30.6.2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31.3.2023.
Come posso verificare la mia situazione debitoria, senza recarmi allo sportello, per poter poi presentare la domanda di definizione agevolata, c.d. “rottamazione-quater”?
Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle / avvisi nell’area riservata del sito Internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.

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